Realità del contratto di mutuo: può essere "virtualizzata" per il tramite della nozione del conseguimento in capo al mutuatario della disponibilità giuridica del denaro? Quando può essere considerato titolo esecutivo? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17194 del 27 agosto 2015)
Per poter valutare la realità del contratto di mutuo e la sua idoneità ad essere utilizzato quale titolo esecutivo, l’esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice inequivoco di una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale. Per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli atti accessori, che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante, ovvero congiuntamente con l’atto di quietanza.
Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.