Quietanza all'esito di surrogazione nell'ambito di operazIoni di "portabilità". Obbligo di conservazione nelle raccolte del notaio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4526 del 19 febbraio 2021)

Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all'art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l'art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento - quale documento essenziale per l'efficacia della surrogazione - deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell'art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell'annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell'art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913.

Commento

(di Daniele Minussi) Deve essere assoggettato a raccolta il mero atto di quietanza della Banca surrogata nel credito? Occorre computare onorari repertoriali sulla stipula di tali atti in occasione della annotazione di essi nel repertorio degli atti tra vivi? Va rilevato come, per procedere all'annotazione finalizzata al subentro del nuovo creditore nelle garanzie del credito, il titolo che - ai sensi dell'art. 2843 c.c. - deve essere presentato al conservatore comprende il contratto di mutuo, con il consenso alla surrogazione, ma anche la quietanza rilasciata dal creditore surrogato, come previsto anche dall'art. 161, comma settimo, TUB, nonostante il secondo inciso del terzo comma dell'art. 120 quater TUB preveda che l'annotamento della surrogazione può essere richiesto senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione. Quest'ultimo riferimento all'assenza di formalità, secondo la S.C. non comporta comunque alcuna deroga all'art. 2843 cod.civ. riguardo ai requisiti formali che deve possedere il titolo dell'annotazione. Essa può compiersi solo sulla base di un atto notarile o di una scrittura privata autenticata, data l'inderogabile esigenza che la pubblicità riguardi un atto di cui sia attestata, nelle forme prescritte dall'art. 2835 c.c., la provenienza dal soggetto che ne risulta sottoscrittore. Ne segue come le quietanze relative alla surrogazione devono indispensabilmente essere autenticate e presentate per l'annotazione nei registri immobiliari, con obbligo di conservarle a raccolta, ai sensi dell'art. 72, comma terzo, L. 89/1913. Quanto al distinto tema degli onorari repertoriali, opererebbe forse l'esenzione sancita dall'art. 7, comma ottavo, D.M. 265/2012 (essendosi in presenza di più disposizioni connesse)? Il quesito si può reiterare in relazione alla quietanza contenuta in atto separato, in relazione alla quale varrebbe la previsione dell'art. 6, lettera d), n. 11 del medesimo decreto, che esclude dall'applicazione del parametro fisso (€ 46) le quietanze relative ai contratti di mutuo fondiario. Negativa la risposta della Cassazione. Proprio con riferimento agli atti di quietanza, l'art. 5, II comma D.M. 265/2012 rinvia nelle previsioni dell'allegato B, che a propria volta prevede l'applicazione dei parametri graduali (50%) sul valore dell'atto senza ulteriori distinzioni. Ai sensi dell'art. 6, lettera d), n. 11, si applica il parametro fisso di 46,00 qualora la quietanza sia contenuta in un atto successivo al mutuo, salvo che si tratti di mutui fondiari.

Aggiungi un commento