Provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio. Natura giuridica. Inammissibilità del ricorso per Cassazione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 25682 del 13 novembre 2020)

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la Corte di Appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 cod.civ. e 64 disp.att.cod.civ., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai sensi dell'art.1129 cod.civ. la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina (sempre con la maggioranza qualificata di cui al II comma dell'art.1136 cod.civ., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
La competenza a provvedere in merito spetta al Tribunale, ai sensi dell'art. 64 disp. att. cod.civ.. Il provvedimento è reclamabile avanti la Corte d'Appello entro dieci giorni, non è tuttavia ricorribile per Cassazione, come precisa la pronunzia in esame, stante la sua natura non contenziosa dello stesso (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 20136/2014). Giova osservare come le relative controversie sono soggette a mediazione obbligatoria, in difetto della quale l'azione si paleserebbe come improcedibile (in tal senso cfr. Tribunale di Macerata, 10 gennaio 2018). Diversamente è a dirsi in punto spese del procedimento: in tal caso vertendosi in tema di diritti soggettivi afferenti a rapporti obbligatori, si rientra nell'alveo del contenzioso ordinario.

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