Proposizione dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento. Elementi e tempo di verifica da parte del Giudice. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8108 del 21 aprile 2015)

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all'adempimento anche per i pagamenti non ancora scaduti al momento della domanda; con la conseguenza che il giudice potrà accertare se vi sia stato inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute, e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere, rispetto alle quali il comportamento del debitore non è ancora suscettibile di valutazione in termini di adempimento - inadempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
La complessa vicenda sottoposta alla attenzione della S.C. era costituita dalle conseguenze del rifiuto del promissario acquirente di accollarsi la quota parte del residuo mutuo ipotecariamente garantito in relazione all'immobile da acquistare.
Dell'esistenza di tale mutuo sull'immobile ancora in costruzione peraltro il promissario acquirente aveva appreso soltanto nel momento di sottoscrivere il preliminare. Mentre il Giudice in grado di appello aveva condannato il promissario acquirente alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento del danno in favore del promittente alienante (reputando concluso un accollo interno già in sede di preliminare), la Cassazione è andata di diverso avviso, stimando non grave l'inadempimento del promissario acquirente. La quota di prezzo che costui aveva rifiutato di pagare ricusando di stipulare il contratto definitivo connotato dal predetto accollo era infatti neppure pari al 10% del prezzo e, per di più, la parte si era offerta, seppure in ritardo, di provvedere comunque a versare il residuo importo del prezzo.

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