Preliminare di cessione di quote, obblighi di garanzia e mancato raggiungimento del risultato. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 22429 del 16 ottobre 2020)
In tema di contratto preliminare, qualora una delle parti si sia impegnata ad assicurare un determinato risultato è legittimo il recesso dell'altra parte, a prescindere dalla mancanza di colpa in chi abbia promesso il risultato non raggiunto, trattandosi di garanzia che opera per il fatto oggettivo.