Prelazione agraria. Spetta all'avente diritto dar conto della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi posti a fondamento del proprio diritto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 537 del 15 gennaio 2020)

Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia fa il punto, si potrebbe dire in maniera scontata, circa il contenuto dell'onere probatorio incombente sul prelazionario. Ciò che invece appare meno scontato è l'affermazione in forza della quale, in difetto di idonea dimostrazione relativamente a tali aspetti, risulta del tutto superfluo per il giudicante, occuparsi dei temi ulteriori, i quali diventano semplicemente inutili, non dovendo pertanto divenire oggetto di alcun ragionamento decisorio.

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