Prelazione agraria. Quando i terreni oggetto di vendita costituiscono un compendio unitario? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4685 del 21 febbraio 2020)

Al fine della prelazione e del riscatto agrario, ai sensi della l. n. 590 del 1965 e della l. n. 817 del 1971, per "fondo" deve intendersi un'estensione che abbia una propria autonomia colturale e produttiva. Ne consegue che, potendo nel relativo concetto farsi rientrare tanto un'unità poderale (costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione), quanto un singolo terreno (anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autonomo per caratteristiche della sua coltivazione e produttività), nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita, ovvero soltanto a quelli a confine con la proprietà dell'avente diritto alla prelazione, devesi accertare se quelli costituiscono un'unità poderale (nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), oppure un insieme di porzioni distinte e indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze colturali e produttive. In questa seconda ipotesi, la prelazione può esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco l'eventualità in cui venga alienato un complesso di terreni tra loro attigui, per stabilire se la prelazione abbia ad oggetto l'integralità degli stessi ovvero soltanto quelli posti a confine con il fondo il cui titolare gode del diritto di prelazione. Nel caso di specie un fondo corrispondente a due distinti numeri di mappale (confinanti rispetto a quello del prelazionario) era stato alienato ad un soggetto, mentre un ulteriore porzione (non confinante rispetto a quello di proprietà del detto prelazionario, ma attigui alla prima porzione venduta), corrispondente ad altri due numeri di mappale a diverso soggetto. Il criterio discretivo per stabilire se la prelazione investa anche il secondo lotto è stato individuato dalla S.C. nella considerazione del fatto se o meno i terreni nel loro complesso costituiscano una "unità poderale" ovvero porzioni distinte in relazione alle concrete esigenze colturali e produttive.

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