Perdita di chance relativamente alla vendita di un appartamento: la non conformità planimetrica determinata dalla costruzione di una porzione abusiva legittima la richiesta di danno. (Tribunale di Palermo, 23 aprile 2015)

In caso di manufatto abusivo realizzato nel cortile comune dell’edificio, il responsabile dell’abuso deve risarcire della perdita di chance il condomino-promittente venditore della propria unità immobiliare laddove la vendita dell’immobile non sia andata a buon fine proprio per la presenza del manufatto realizzato senza titolo nello spazio condominiale, come conferma il promissario acquirente che preferisce rinunciare al trasferimento immobiliare sul rilievo che la diversità della planimetria dalle reali condizione dell’immobile gli avrebbe impedito di ottenere il mutuo dalla banca.

Commento

(di Daniele Minussi)
Abuso edilizio sugli enti comuni: "salta" la vendita? Colui che l'ha posto in essere è tenuto a risarcire il danno conseguente alla perdita della possibilità di perfezionare la vendita. Il vero nodo è la quantificazione del pregiudizio: danno emergente o lucro cessante? Secondo un'opinione giurisprudenziale il danno da perdita di chance “non va configurato come danno futuro, legato alla ragionevole probabilità di un evento, ma come danno concreto, attuale, certo, ricollegabile alla perdita di una prospettiva favorevole, già presente nel patrimonio del soggetto”. Così, secondo Cass 4 marzo 2004 n.4400 la chance “non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita … configura un danno concreto ed attuale… (che) non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo”.

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