Partecipazione di società a responsabilità limitata in società di persone. Inapplicabilità della norma di cui all’art. 2361 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1095 del 21 gennaio 2016)
La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma II, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’articolo 2479, comma II, n. 5, c.c..