Pagamento effettuato all'indicatario. Quietanza. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 14130 del 21 maggio 2024)

Se il debitore adempie l’obbligazione nelle mani di un indicatario al pagamento, la quietanza rilasciata dal creditore costituisce prova dell’adempimento e della liberazione del debitore; non costituisce però, da sola e di per sé, prova che l’accipiens abbia restituito al creditore l’importo ricevuto.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia in esame mette a fuoco la valenza probatoria della quietanza che fosse stata rilasciata dal creditore in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1188 cod.civ.: secondo la condivisibile decisione della S.C., il rilascio di essa da parte del creditore non comporta la parallela presunzione che l'indicatario abbia successivamente riversato quanto incassato nelle mani del titolare del credito.

Aggiungi un commento