Ai sensi dell'art.
1188 cod.civ. il pagamento può essere effettuato non soltanto al creditore ovvero ad un
rappresentante di costui, ciò che costituisce il caso ordinario, bensì anche alla
persona indicata dal creditore stesso ovvero autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo .
Quanto alla figura del rappresentante, probabilmente la legge ha evocato un soggetto che riveste questa qualità relativamente al compimento di un affare
rispetto al quale il mero ricevimento del pagamento si pone come una parte limitata: appare infatti difficile configurare una vera e propria funzione rappresentativa relativamente all'
acceptio del pagamento, corrispondente ad un'attivitá meramente materiale, non avente natura negoziale
nota1. Diversamente il soggetto appellato come rappresentante dall'art.
1188 cod.civ. potrebbe corrispondere ad un semplice strumento del creditore qualificabile più come nuncio che come titolare di un potere rappresentativo
nota2.
Assai più problematiche sono le considerazioni che riguardano l'ulteriore figura di cui all'art.
1188 cod.civ.: la persona indicata dal creditore, il c.d. adiectus solutionis causa
nota3.
A quale figura giuridica corrisponde il c.d. indicatario?
A questo proposito l'unico dato indiscutibile è costituito da una qualificazione negativa, per esclusione: si tratta di un soggetto che non riveste la qualità nè di rappresentante del creditore nè di mandatario di costui (Cass. Civ. Sez.III,
5579/97).
La giurisprudenza è giunta a configurare alla base del fenomeno dell'indicazione di pagamento un rapporto trilaterale tra debitore, creditore e indicatario (Cass. Civ. Sez. III,
568/83).
In tale prospettiva l'indicazione di pagamento si avrebbe quando il creditore si rivolgesse al proprio debitore comunicandogli (con modalità tali da consentire a costui una adeguata e preventiva cognizione di tale incarico: cfr. Cass. civile, sez. II,
24128/09)di pagare ad un terzo, indicato a ricevere il pagamento come strumento dell'indicante
nota4.
L'effetto solutorio nel rapporto tra indicante e
solvens si avrebbe perché il pagamento all'indicatario è come se fosse stato ricevuto direttamente dall'indicante
nota5. Si rifletta sul diverso meccanismo che contraddistingue la delegazione di pagamento (Cass. Civ. Sez. I,
848/76 ), ove l'estinzione del rapporto di provvista (delegante-delegato) non si verifica automaticamente nel momento dell'adempimento del delegato al delegatario e tanto meno per effetto di questo pagamento, bensí per compensazione del credito acquistato dal delegato verso il delegante, in quanto mandante, con il credito di provvista vantato dal delegante nei confronti del delegato
nota6.
Probabilmente la legge ha previsto la figura dell'indicatario come ipotesi di "chiusura", di completamento delle possibilità di effettuazione di un esatto adempimento sotto il profilo del soggetto abilitato a riceverlo: accanto alla figura del creditore e del suo rappresentante, ha perciò previsto anche il soggetto che,
indipendentemente dal fatto di rivestire qualsivoglia veste giuridica ulteriore rispetto alla mera indicazione da parte del creditore (in quanto legato a costui da rapporti di altra specie), appunto in quanto indicato al debitore, è legittimato a ricevere il pagamento con efficacia solutoria per il debitore stesso.Si è ritenuto ad esempio qualificabile come indicatario (rispetto al depositante) colui che si presenti presso gli sportelli della banca per effettuare un prelevamento munito di libretto nominativo
pagabile al portatore: è come se il depositante, al quale risulta nominativamente intestato il libretto, indichi all'istituto bancario il soggetto nelle mani del quale effettuare il pagamento (Cass. Civ. Sez. I,
651/89).
In ogni caso il soggetto autorizzato a ricevere l'adempimento lo è anche in relazione al
rilascio della quietanza che può essere richiesta da colui che effettua il pagamento. Va rilevato come, in ogni caso, il titolare del credito rimanga legittimato a rilasciare la quietanza: in tale ipotesi, tuttavia, essa non vale ad istituire la presunzione che l'indicatario gli abbia poi riversato quanto ricevuto dal debitore (cfr.
Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 14130/2024).
Giova infine osservare che, ai sensi del II comma dell'art.
1188 cod.civ., il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica
nota7 o se ne ha approfittato
nota8.
Note
nota1
In tal senso Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 973. Contra Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 298. Quest'ultimo deduce dalla tradizionale utilizzazione dell'istituto della rappresentanza nella riscossione dei crediti la riferibilità di essa anche all'ambito degli atti giuridici non negoziali.
top1nota2
E' di questa opinione Schlesinger, Il pagamento al terzo, Milano, 1961, pp. 60 e ss.
top2nota3
Giorgianni, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno 1955-1956, Varese, 1956, p. 52; Aghina, in Riv.dir.trim. e proc.civ., 1966,p. 94; Cannata, L'adempimento delle obbligazioni, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984 p. 91.
top3nota4
Conforme Schlesinger, cit., p. 72.
top4nota5
Analogamente Ferrara, Valore giuridico delle delegazioni sugli stipendi per pagamento di case popolari, in Scritti giuridici, vol. II, Milano, 1954, p. 214; Basile, Indicazione di pagamento, in Enc.dir., p.126.
top5nota6
Mettono in evidenza la coincidenza tra indicazione e delegazione di pagamento Grasso, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, in Saggi di diritto civile, Napoli, 1989, p. 194; Betti, Teoria generale delle obbligazioni, III, 2-IV, p. 99. Contra Basile, cit., p. 129 ess.; Bianca, cit., pp. 302 e ss..
top6nota7
Si ritiene che tale ratifica costituisca un atto negoziale recittizio e che debba essere rivolta a colui che ha effettuato il pagamento, non al terzo: Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm.cod.civ. diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p. 398; Breccia, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974, p. 280.
top7nota8
Giorgianni, Pagamento (dir.civ.), in N.mo Dig.it., p. 328, ritiene che ricorre questa ipotesi quando il pagamento è pervenuto nel patrimonio del creditore, in modo che questi abbia la piena disponibilità della prestazione eseguita. Conforme Cannata, cit., p. 92.
top8Bibliografia
- AGHINA, Riv.dir.priv. e proc. civ., 1966
- BASILE, Indicazione di pagamento, Enc.dir.
- BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
- BRECCIA, La ripetizione dell'indebito, Milano, 1974
- CANNATA, L'adempimento delle obbligazioni, Torino, Tratt.Rescigno, IX, 1984
- FERRARA, Valore giuridico delle delegazioni sugli stipendi per pagamento di case popolari, Milano, Scritti giuridici, II, 1954
- GIORGIANNI, Lezioni di diritto civile tenute nell'anno accademico 1955-1956, Varese, 1956
- GIORGIANNI, Pagamento, N.mo Dig. it.
- GRASSO, Indicazione di pagamento e delegatio solvendi, Napoli, Saggi di diritto civile, 1989
- MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
- NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980
- SCHLESINGER, Il pagamento al terzo, Milano, 1961