Pagamento del prezzo della vendita. Datio in solutum: formalismo e prova. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10933 del 5 aprile 2022)

La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. È soggetto alla forma scritta ad substantiam anche il patto modificativo di un contratto di alienazione immobiliare con cui le parti abbiano sostituto ad un originario trasferimento immobiliare la consegna di somme di denaro; analogamente, solo le modifiche dei contratti formali che non investano gli elementi essenziali del negozio, ma ad es. prevedano modifiche alle modalità di adempimento, non richiedono la formalizzazione scritta.
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza stessa della compravendita. L'anzidetta limitazione probatoria non osta, invece, all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale del soggetto cui è deferito, ad eccezione del caso in cui si tratti di contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam".

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel senso che la la dazione in pagamento sia contrassegnata dall'onere formale ad substantiam actus quando abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 17810/2021. Ciò vale anche quando all'originaria attribuzione patrimoniale consistente nel trasferimento immobiliare si sostituisca la mera prestazione consistente nella consegna di una somma di denaro (non, si badi bene, l'assunzione di una obbligazione di pagare una somma di denaro, dal momento che, in tale ipotesi, avrebbe luogo una novazione oggettiva e non già una datio in solutum che, come si sa, ha luogo con l'effettiva esecuzione della diversa prestazione o attribuzione rispetto a quella originariamente prevista dal contratto). Per converso la pronunzia in commento mette altresì a fuoco come eventuali modifiche non attinenti agli elementi essenziali del contratto possano sfuggire all'onere formale dello scritto a pena di nullità, potendo essere provate anche per altra via.

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