Operatività del principio di cui al I comma dell'art. 1706 cod.civ. ed opponibilità, alla stregua dello stesso, del trasferimento di titoli azionari acquistati dal mandatario. (Cass. Civ., Sez. IV, sent. n. 3037 dell’11 febbraio 2014)
In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell'art. 1706, comma I, c.c., deve essere coordinato - qualora si tratti di azioni di società con unico soci o- con il combinato disposto dell'art. 2362, comma I, c.c. e dell'art. 2448, comma I, c.c.. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza. (Nella specie la S.C. ha affermato l'inopponibilità all'INPS - ai fini dell'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per la CIG - del trasferimento, in favore della Regione Valle d'Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l'ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale - di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale - senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese).