Nuova normativa in tema di "condhotel" e vincoli di destinazione alberghiera. (DPCM 22 gennaio 2018, n. 13)

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 6 marzo il DPCM 22 gennaio 2018, n. 13, recante "Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".
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Commento

(di Daniele Minussi)
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2018 entra in vigore la formula del "condhotel" che si propone di conciliare le esigenze di ricettività turistica con quelle di rinvenire concrete modalità di investimento intese a riqualificare strutture alberghiere vincolate spesso inutilizzate (quando non addirittura abbandonate).
Ma che cosa è di preciso il "condhotel"? Si tratta di un esercizio alberghiero, come tale aperto al pubblico, che si caratterizza per la gestione unitaria. Esso si compone di unità immobiliari o di parti delle stesse, ubicate nello stesso comune e finalizzate ad erogare servizi di alloggio, cambio di lenzuola, etc, ed eventualmente anche vitto. Accanto ad esse si trovano, in forma integrata e complementare rispetto alle prime, ulteriori unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie complessiva di queste ultime unità non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere. Il provvedimento è riferibile agli edifici sui quali insiste il vincolo alberghiero, indicando le regole e i criteri finalizzati alla rimozione dello stesso in riferimento alla realizzazione della quota delle unità abitative destinate a residenza.
Quali i requisiti del condhotel ?
a) un minimo di 7 camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, poste in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario, site nello stesse comune, aventi distanza non superiore a 200 metri dall'edificio alberghiero in cui è posta la reception;
b) una percentuale netta delle unità abitative ad uso residenziale pari al 40% del totale della superficie netta delle camere;
c) portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del Condhotel (vale a dire come ospiti dell'esercizio alberghiero ovvero in qualità di proprietari delle unità abitative a uso residenziale); eventuale ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
d) gestione unitaria e integrata dei servizi di Condhotel, delle camere, delle unità abitative arredate destinate alla ricettività nonché delle unità abitative ad uso residenziale. Il tutto per la durata specificata nel contratto di trasferimento delle unità abitative ad uso residenziale, in ogni caso non inferiore a 10 anni dall'avvio dell'esercizio del Condhotel;
e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, conseguente riconoscimento della classificazione 3 stelle o superiore;
f) rispetto della normativa (art. 24 del DPR n. 380/2001) in tema di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale.

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