Nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale avente ad oggetto l'allacciamento di una unità immobiliare a nuove utenze. Legittimazione attiva.(Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29917 del 12 novembre 2025)

La domanda diretta a far accertare la non conformità alla legge o al regolamento del contenuto della decisione approvata in un’assemblea di condominio, avente ad oggetto l’autorizzazione, e le eventuali limitazioni, dell’allaccio di nuove utenze domestiche di un’unità immobiliare ad una rete di servizi, integra gli estremi di un’azione di accertamento della nullità e può, pertanto, essere proposta dal condomino che, pur avendo partecipato all’assemblea ed espresso voto conforme, abbia un interesse concreto e attuale all’eliminazione della situazione di obiettiva incertezza ingenerata dalla delibera; non rileva, in senso contrario, che tale autorizzazione assembleare sia stata richiesta e, appunto, votata anche dal condomino attore, in quanto, da un lato, il principio di cui all’art. 1421 cod.civ. non è derogato dalle norme in tema di condominio, e, dall’altro, la regola per la quale chi ha dato causa ad una nullità non può farla valere è estranea alla materia sostanziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, le deliberazioni condominiali non possono assumere in considerazione e disporre dei diritti soggettivi dei singoli condomini. Nel caso, esse sarebbero nulle, in quanto assunte al di fuori dell'alveo in cui le stesse possono esprimersi.
Si pensi, quale esemplificazione di casi in cui l'assemblea abbia travalicato le proprie attribuzioni, invadendo i diritti soggettivi del condomino, alla deliberazione, non unanime con la quale vengano mutati i criteri di riparto delle spese condominiali addivenendo ad una ripartizione capitaria delle spese non deliberata all'unanimità: Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 5258/2023.
Nel caso specifico, è stata reputata tale la deliberazione avente quale tema I'allacciamento di una singola unità immobiliare ad una rete di servizi. Non conta, a tal fine, che lo stesso condomino interessato abbia votato favorevolmente, venendo in considerazione una causa di nullità, rilevante ai sensi dell'art. 1421 cod.civ..

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