Nullità del contratto. Rilevabilità ope judicis: limiti relativi alle domande svolte nel procedimento civile. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1036 del 17 gennaio 2019)

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. In ognuna di tali domande è infatti implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se è vero che la nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal Giudice ai sensi dell'art. 1421 cod.civ., è pur vero che il tema gli deve essere, sia pure implicitamente, posto: con la pronunzia in esame si mette a fuoco come tale esito si produca anche quando sia stata proposta in giudizio domanda di annullamento (ovvero di risoluzione o di rescissione) del contratto (cfr., in senso contrario, Cass. civile, sez. II 1999/117). Nelle riferite ipotesi l'argomento della efficienza del congegno contrattuale viene comunque posta all'attenzione del giudicante, di modo che costui può sindacare anche sulla eventuale nullità, ancorchè non esplicitata giudizialmente dalle parti in causa. La regola di cui al riferito art. 1421 cod.civ., che costituisce un ulteriore corollario del principio della assolutezza della legittimazione ad agire, va comunque temperata da quella in base alla quale occorre comunque che le parti abbiano portato all'attenzione del giudice il contratto o l'atto viziato nella sua globalità (Cass. Civ. Sez. II, 1903/87).

Aggiungi un commento