Nozione di "finanziamento" dei soci ai sensi dell'art. 2467 cod.civ.. Postergazione del rimborso rispetto a quello dei crediti di terzi doversi dai soci. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3017 del 31 gennaio 2019)

La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 2467 cod.civ. (il cui testo è stato novellato, sia pure a far tempo dal 2020 dal d.lgs. 14/2019) prevede che l'effettuazione del rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci in favore della società sia postergata rispetto a quella dei crediti di tutti gli altri soggetti che vantino un credito nei confronti della società. Ciò premesso, nel caso di specie veniva in considerazione un servizio di fornitura esclusiva effettuato da un socio a favore della società dal medesimo partecipata, protrattosi nel tempo, senza che a fronte della sua continuativa esecuzione avesse fatto riscontro una qualche attività di pagamento da parte del soggetto che se ne era avvantaggiato. Il tutto reiterato per più anni. La considerazione di una siffatta condotta è stata reputata quale operazione di "finanziamento".

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