Nomina di amministratore di sostegno: competenza territoriale. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 16544 del 2 luglio 2013)
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia stabile residenza o domicilio; pertanto le risultanze anagrafiche non assurgono a dato preminente, se vengono superate da evenienze di fatto conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona, nel cui interesse si chiede l'apertura del procedimento.