Nell'oggetto della comunione legale tra coniugi sono esclusi i diritti di credito. Le situazione soggettiva attiva scaturente dal contratto preliminare di vendita immobiliare in favore del promissario acquirente non ricade pertanto nella comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22458 del 9 settembre 2019)
La comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod.civ., riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti che comportano l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima. Ne sono dunque esclusi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per propria natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Non ricadono pertanto nella comunione legale dei beni i diritti di credito nascenti dal preliminare di vendita concluso da uno solo dei coniugi in qualità di promissario acquirente.