Nell'oggetto della comunione legale tra coniugi sono esclusi i diritti di credito. Le situazione soggettiva attiva scaturente dal contratto preliminare di vendita immobiliare in favore del promissario acquirente non ricade pertanto nella comunione legale. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22458 del 9 settembre 2019)

La comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 cod.civ., riguarda gli acquisti, vale a dire gli atti che comportano l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima. Ne sono dunque esclusi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per propria natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Non ricadono pertanto nella comunione legale dei beni i diritti di credito nascenti dal preliminare di vendita concluso da uno solo dei coniugi in qualità di promissario acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si iscrive nel filone giurisprudenziale maggioritario che nega al coniuge che non abbia preso parte all'accordo preliminare, legittimazione attiva nel procedimento civile finalizzato ad ottenere la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1548/08 ; Cass. Civ. Sez. II, 3185/03). Quanto all'asserto di base, che tende ad escludere indiscriminatamente i diritti di credito dall'oggetto della comunione, va tuttavia riferito come in effetti, secondo un più meditato parere, occorra effettuare una distinzione tra diritti di credito suscettibili di ricadere nella comunione legale tra coniugi immediatamente e diritti di credito che ne sono esclusi (Cass. Civ., Sez. I, 9845/12). Lo snodo logico della differenza si sostanzierebbe nella componente patrimoniale "suscettibile di acquisire un valore di scambio". Quando il diritto di credito avesse tale caratteristica (come accade per le quote di fondi comuni di investimento o per i titoli obbligazionari) sarebbe ricompreso nella comunione legale immediatamente. Quando invece facesse difetto il carattere menzionato (come nel caso di specie) il credito non ricadrebbe nella comunione.

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