Natura vessatoria della cIausola che preveda in favore del mediatore una penale parametrata al prezzo della vendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19565 del 18 settembre 2020)

In tema di mediazione, la clausola del contratto che riservi al mediatore, in caso di recesso anticipato del preponente, una penale commisurata al prezzo di vendita del bene, indipendentemente dall'attività di ricerca di acquirenti che il mediatore abbia concretamente svolto per la conclusione dell'affare, non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto o al corrispettivo, nel senso di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 2005 n.206, e non si sottrae pertanto alla valutazione di vessatorietà, che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio, sia al fine di verificare se la clausola determini un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ex art. 33, comma 1, d.lgs. 2005 n.206, sia per il suo potenziale contrasto con l'art. 33, comma 2, lett. e), d.lgs. 2005 n.206, in base al quale si presume vessatoria la clausola che consente al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'art. 33 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) come è noto, enuncia, quale criterio cardine ai fini della valutazione della vessatorietà delle clausole introdotte nelle contrattazioni intercorrenti tra operatore economico professionale e consumatore, il fatto che le stesse, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. il II comma della norma prevede una presunzione semplice di vessatorietà in relazione ad un elenco di clausole specifiche che possiede natura esemplificativa. Ciò premesso, la S.C. ha ritenuto che la clausola in considerazione, in materia di mediazione, possa ben essere "filtrata" non solo alla stregua del I comma della norma (enunciante il riferito criterio generale), ma possa anche essere reputata assimilabile a quella di cui alla lettera e) del secondo comma della riferita disposizione.

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