Natura della domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualità di assuntore del maso chiuso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1470 del 18 gennaio 2022)

La richiesta del coerede, convenuto nel procedimento instaurato per la determinazione dell'assuntore del maso in caso di successione legittima ai sensi della l. n. 17 del 2001, della provincia autonoma di Bolzano, di essere il titolare del diritto all'assunzione, non costituisce domanda riconvenzionale, ma configura, al pari dell'analoga richiesta eventualmente proposta dal coerede che abbia introdotto il procedimento, un'articolazione dell'unitaria istanza, rivolta all'autorità giudiziaria, di determinare l'assuntore del maso secondo l'ordine legale di preferenza. Essa, quindi, non soggiace alle forme e ai termini previsti dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una speciale rilevanza in tema di vocazione legittima rappresenta l'istituto del c.d. "maso chiuso" che vige in Alto Adige nella provincia di Bolzano. La legge infatti individua l'assuntore del maso in base alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17. Poichè il procedimento di individuazione dell'avente diritto assume rilevanza cardinale e si pone come il perno dell'intero procedimento attivato in forza della domanda giudiziale proposta da qualsivoglia coerede che assuma di essere titolare del diritto all'assunzione, l'analoga domanda proposta dal convenuto non può essere qualificata in chiave di domanda riconvenzionale, atteggiandosi piuttosto come ulteriore articolazione dell'analoga richiesta introdotta dalla controparte. Giova rilevare come il Giudice delle leggi abbia avuto modo di pronunziarsi in merito alla parziale illegittimità dell'art. 14 lettera g) della legge provinciale citata (cfr. Corte Cost. 9 febbraio 2021 n.15) con speciale riferimento al criterio in esso previsto ai fini dell'ordine di preferenza.

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