Muro divisorio: inidoneità all'esercizio di servitù di veduta. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 6140 del 24 febbraio 2022)
Il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.