Modo o condizione? Interpretazione della clausola apposta alla donazione in forza della quale gli effetti della stessa erano stati subordinati alla non soprelevazione di un immobile del donante. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6304 del 5 marzo 2019)

La clausola che subordina la donazione alla volontà del donante di non sopraelevare è una condizione risolutiva e non un modus. Il meccanismo descritto in detta clausola corrisponde all’effetto automatico con cui opera la condizione, non ponendo alcun peso aggiuntivo in capo al donatario, la cui posizione viene ad essere gravata dagli effetti propri di una condizione risolutiva di tipo potestativo.
È una condizione risolutiva e non un modus la clausola che subordina la donazione alla volontà del donante di non sopraelevare, non vertendosi nell'ambito di condizione meramente potestativa, tenuto conto dell’impegno economico per il proprietario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie proposta all'attenzione della S.C. era costituita dalla posizione contrattuale di una società che aveva fatto acquisto di un terreno già oggetto di donazione, mutuando pertanto la posizione dei donatari, propri danti causa. Nella provenienza donativa era stata prevista la clausola in forza della quale l'efficacia della liberalità era stata risolutivamente subordinata alla volontà del donante di non sopraelevare una preesistente edificazione. Una volta che il donante ebbe a rinunziare alla soprelevazione, verificatasi la situazione prevista nella clausola, domandò alla società acquirente (avente causa dall'originario donatario) di procedere al rifacimento della copertura, sulla scorta del mancato effetto incrementativo della cubatura originariamente oggetto di donazione. Non si può non condividere l'opinione della S.C,. secondo la quale trattasi di condizione risolutiva e non di modus.

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