Il legato



Si definisce legato quella attribuzione a causa di morte che viene effettuata a titolo particolare, che cioè vale ad attribuire a colui che ne è il beneficiario unicamente il diritto esplicitamente considerato (II comma dell'art.588 cod.civ. ) nota1. Esso condivide, in via di approssimazione generale, la caratteristiche di unilateralità, di revocabilità e di solennità propri dell'istituzione d'erede e che discendono direttamente dal fatto di essere qualificabili in chiave di disposizioni di ultima volontà.

Generalmente si tratta dell' attribuzione di un diritto su un bene, ma è ben possibile che venga in considerazione anche una condotta obbligatoria, ovvero un beneficio consistente nella liberazione da un obbligo. La prima ipotesi corrisponde al legato relativo ad una cosa specifica e determinata, in relazione alla quale si determina tecnicamente un fenomeno successorio (vale a dire di subingresso di un soggetto ad un altro in un diritto). La seconda introduce la possibilità che il legatario divenga semplicemente creditore dell'onerato. Si pensi al legato avente ad oggetto cose generiche. La terza infine si riferisce all'ipotesi in cui il beneficio consista nella rinunzia da parte del disponente ad un diritto vantato nei confronti del legatario, il quale correlativamente se ne giova: si ponga mente al legato di liberazione da debito di cui all'art. 658 cod.civ.. Quello che qui si vuol far notare, all'esito di questa brevissima disamina è l'impossibilità di risolvere il fenomeno del legato nel concetto di successione, abbracciando esso una più vasta possibilità di esiti attributivi favorevoli per il beneficiario nota2.

I soggetti coinvolti nel fenomeno in esame sono il disponente (cioè il testatore che ha confezionato l'atto di ultima volontà dal quale si ritrae la disposizione a titolo particolare, anche se questa ben può, come vedremo, scaturire anche dalla legge), il legatario (anche definito come onorato), vale a dire il soggetto beneficiato dalla disposizione e l'onerato (ossia la persona gravata dal peso del legato). Quest'ultimo può essere uno o più tra gli eredi o anche uno o più dei legatari, a carico dei quali viene posto il c.d. sublegato.

Quali sono i caratteri fondamentali del legato? Cercando di cogliere i punti fondamentali, è possibile fare riferimento al la natura personale e liberale, all'autonomia ed alla patrimonialità.

Quanto alla prima delle cennate caratteristiche è chiaro che l'intento di disporre di un legato è un atto personale del testatore nota3. Verificheremo nel corso dell'esame sul punto specifico, i limiti entro i quali è possibile che sia rimessa ad un terzo la determinazione dell'oggetto (o del soggetto attributario) della disposizione (art.632 cod.civ. ). Occorre inoltre dar conto anche della possibilità, invero non poco significativa, che fonte dell'attribuzione sia la legge. Si pensi al diritto di abitazione e di uso spettanti al coniuge superstite (art. 540, II comma, cod.civ. ), all'assegno vitalizio spettante al coniuge separato con addebito (art. 585, II comma, cod.civ. ; art. 548, II comma, cod.civ. ), ovvero al coniuge divorziato (art.3 della Legge 436/78). Particolarmente delicato sarà distinguere le ipotesi di legato che rinvengono la propria origine nella legge ed i casi in cui il diritto sorge jure proprio, non già jure hereditario in capo al soggetto che una disposizione normativa considera come attributario recta via del medesimo.

La natura di atto liberale del legato non è invece necessaria. Normalmente il testatore dispone di un legato allo scopo di arricchire il beneficiario, ciò che importa un correlativo depauperamento a carico del compendio ereditario. Non è tuttavia escluso che le cosa vadano diversamente. Cosa dire infatti del legato in favore del creditore quando il testatore abbia previsto che esso avvenga solvendi causa ex art. 659 cod.civ. ? Esso certamente non fa conseguire dal punto di vista economico al legatario nulla di più di quanto non avesse diritto anche a prescindere dallo stesso. Ancora: cosa riferire di un legato gravato da un onere che ne assorba ogni contenuto attivo?

Parlando di autonomia del legato si vuol invece significare l'indipendenza di esso rispetto all'istituzione d'erede ed alle sorti della stessa. Il carattere d'altronde è una diretta conseguenza della natura giuridica del negozio testamentario. Quest'ultimo è un veicolo: accanto all'istituzione d'erede, al legato ed al modo, che ne costituiscono il contenuto tipico, si pongono ulteriori disposizioni, anche di segno non patrimoniale (es. i c.d. atti post mortem ). L'autonomia del legato non è altro se non la conseguenza dell'essenza del medesimo, inteso come compiuta e specifica disposizione mortis causa, le cui sorti sono eventualmente disgiunte da quelle delle altre disposizioni contenute nel testamento nota4. Manifestazione del principio si può cogliere nel prelegato. Poichè ai sensi dell'art.661 cod.civ. il legato effettuato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare è palese come il medesimo venga a gravare anche sulla quota di eredità spettante al legatario nella sua qualità concorrente di coerede. Ancora si pensi al fatto che l'erede rinunziante può comunque conseguire il legato di cui sia attributario, non potendo la rinunzia all'eredità essere apprezzata come atto dismissivo in ordine al legato (cfr. art.521, II comma, cod.civ.).

La patrimonialità del legato è infine correlata alla natura dispositiva del medesimo, da intendere in senso lato riconducibile al modo di disporre dell'art.587 cod.civ., che descrive il contenuto tipico del negozio testamentario.

Note

nota1

La dottrina ha da tempo rilevato la plurivocità della locuzione "legato", con la quale si allude non soltanto alla disposizione effettuata a titolo particolare, bensì anche all'oggetto della stessa (cfr. gli artt. 632 e 672 cod.civ.).
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nota2

Solitamente si fa menzione del legato come della disposizione che concreta la successione a causa di morte a titolo particolare, in contrapposizione all'istituzione d'erede, la quale realizza invece la successione a titolo universale. Come si dimostra nel testo, tuttavia, la definizione può dirsi assolutamente approssimativa ed ha quale esclusivo termine di riferimento i legati con efficacia traslativa diretta, non le altre tipologie di legato, nelle quali non può certo dirsi che il diritto attribuito al beneficiario derivi dal patrimonio del de cuius.
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nota3

La personalità si specifica nella necessaria unisoggettività. Non è praticabile (al di là del fenomeno dell'eterointegrazione di cui all'art.632 cod.civ., pur sempre operata per il tramite della tecnica del rinvio recettizio) il perfezionamento di un legato o la designazione del beneficiario secondo una schema di tipo contrattuale che, come tale, non si sottrarrebbe alle censure di cui all'art. 458 cod.civ. . Si consideri anche la causa di nullità che affligge la disposizione testamentaria congiuntiva (art. 589 cod.civ. ) .
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nota4

Potrà pertanto essere nullo il legato e valida l'istituzione d'erede o viceversa. Il vizio che inficia l'uno può non infirmare l'altra, a meno che non si sostanzi in un problema che affligge il testamento nella sua interezza, inteso come "contenitore" dell'intero (es.: un vizio formale quale la mancanza della sottoscrizione nel testamento olografo).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 78-2015/A, Svizzera – successioni – pubblicazione del testamento all’estero

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