La riconciliazione dei coniugi già legalmente separati ricostituisce la comunione legale dei beni, permanendo personali i beni acquistati dopo la separazione, ma prima della riconciliazione. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 6820 del 4 aprile 2021)
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa.
(Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.).