La revoca della donazione del bene già destinato a fondo patrimoniale non determina la reviviscenza del vincolo. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22886 del 13 settembre 2019)

In esito al positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria dell'atto di donazione di un bene già gravato dal vincolo di cui ad un fondo patrimoniale, non si determina la reviviscenza di esso. L’azione, peraltro, può essere esercitata anche se il credito non è ancora definitivamente accertato in via giudiziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'eperimento vittorioso da parte del creditore dell'azione revocatoria ordinaria determina l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione patrimoniale posto in essere (nella specie l'atto di donazione). Ciò importa non già la caducazione dell'atto di liberalità, bensì la semplice inefficienza dello stesso a pregiudicare le ragioni creditorie di colui che ha agito, per il resto rimanendo fermo l'atto nella sua dimensione effettuale. Neppure da questo punto di vista potrebbe pertanto sostenersi la tesi della reviviscenza del vincolo di cui al fondo, venuto meno per effetto del perfezionamento della liberalità donativa.

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