La prelazione legale di cui all’art. 732 cod.civ.. Inapplicabilità alle liberalità inter vivos. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2159 del 31 gennaio 2014)
Le facoltà che l'art. 732 c.c. attribuisce al coerede sono disponibili, ma l'alienazione onerosa di una porzione della quota ereditaria, di per sé, non implica rinuncia alle stesse.
La disposizione dell'art. 732 c.c., sulla prelazione del coerede, derogando al principio di libertà negoziale, non può essere estesa alle donazioni, nelle quali, peraltro, si manifesta l' animus donandi, espressione solidaristica della personalità.