La competenza territoriale in tema di nomina di amministratore di sostegno si radica in riferimento alla dimora abituale del beneficiario. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 9389 del 17 aprile 2013)

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'amministratore; né opera, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria non contenziosa, onde rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile la decisione della S.C., anche se va detto chiaramente che in concetto di dimora "abituale" dovrebbe implicare la necessità di spostamento della residenza anagrafica. In altri termini, nella misura in cui fosse riconosciuta la abitualità della localizzazione di un soggetto in altro luogo rispetto a quello corrispondente alla ufficiale residenza, se ne dovrebbe ricavare l'individuazione del primo luogo quale effettiva residenza, se è vero che la nozione giuridica di residenza ai sensi del II comma dell'art.43 cod.civ. fa propriamente e testualmente riferimento alla "dimora abituale".

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