L'accordo con il quale i coniugi si attribuiscono reciprocamente beni una tantum ai fini della sistemazione dei rapporti in vista dello scioglimento del matrimonio è nullo quando non abbia subito il vaglio dell'autorità giudiziaria. (Tribunale di Milano, 16 aprile 2015)
È in contrasto con l’ordine pubblico interno il patto divorzile che istituisca un negozio sostanzialmente privato avente ad oggetto due trasferimenti patrimoniali reciproci a titolo di assegno divorzile con la cosiddetta una tantum. La possibilità di una soluzione uno acto non è affidata alla libera scelta dei coniugi: la natura assistenziale e tendenzialmente pubblicistica dell’assegno divorzile esclude un regime di libera disponibilità e, pertanto, clausole dispositive del diritto al sostegno solidaristico devono essere vagliate dall’Autorità Giudiziaria. In difetto di questo vaglio ogni pattuizione che miri a regolare il diritto non disponibile, per il futuro, è da intendersi nulla per aver arrecato un’ irreparabile compromissione di un obiettivo di ordine pubblico.