L'accordo con il quale i coniugi si attribuiscono reciprocamente beni una tantum ai fini della sistemazione dei rapporti in vista dello scioglimento del matrimonio è nullo quando non abbia subito il vaglio dell'autorità giudiziaria. (Tribunale di Milano, 16 aprile 2015)

È in contrasto con l’ordine pubblico interno il patto divorzile che istituisca un negozio sostanzialmente privato avente ad oggetto due trasferimenti patrimoniali reciproci a titolo di assegno divorzile con la cosiddetta una tantum. La possibilità di una soluzione uno acto non è affidata alla libera scelta dei coniugi: la natura assistenziale e tendenzialmente pubblicistica dell’assegno divorzile esclude un regime di libera disponibilità e, pertanto, clausole dispositive del diritto al sostegno solidaristico devono essere vagliate dall’Autorità Giudiziaria. In difetto di questo vaglio ogni pattuizione che miri a regolare il diritto non disponibile, per il futuro, è da intendersi nulla per aver arrecato un’ irreparabile compromissione di un obiettivo di ordine pubblico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Netta presa di posizione della corte milanese: l'accordo di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in vista del divorzio, quando intervenga con attribuzioni una tantum e non sia sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria, è radicalmente nullo per illiceità della causa. V'è di più: neppure la clausola con la quale i coniugi abbiano volontariamente sottoposto il loro contratto alla normativa di un altro ordinamento (nella fattispecie si era fatto rinvio alla legge svizzera) vale ad escludere la nullità, stante la regola di cui all'art.12 del Regolamento 1259/2010 CE, in base al quale l'applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente regolamento può essere esclusa (...) qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro". Contrarietà che nella fattispecie è stata rinvenuta.

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