L'accettazione beneficiata non preclude al fisco di procedere con gli accertamenti tributari. (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 31013 del 20 ottobre 2022)

L'accettazione con beneficio di inventario da parte degli eredi non preclude all'amministrazione finanziaria di accertare l'obbligazione tributaria del de cuius e, quindi, l'an ed il quantum debeatur, fermo restando che la pretesa esecutiva dovrà essere compiuta tenendo conto, eventualmente, della responsabilità intra vires degli accettanti

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il beneficio di inventario di cui possa giovarsi il chiamato non abbia il potere di bloccare gli accertamenti dell'Erario intesi a determinare la sussistenza e l'entità dell'obbligazione tributaria è invero non revocabile in dubbio. Si tratta infatti di stabilire elementi che hanno a che fare con la posizione patrimoniale facente capo al de cuius e non con la concreta esigibilità ultra vires dell'eventuale debito tributario nei confronti dell'erede beneficiato.

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