Institutio ex re certa. Interpretazione della reale volontà del testatore. Negazione dell'eventuale vis espansiva. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 42121 del 31 dicembre 2021)

In materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 cod.civ., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione interviene, ancorchè indirettamente, sul dibattuto tema della c.d. vis espansiva dell'institutio ex re certa. Essa varrebbe a determinare la quota dell'istituito, ma non già ad attribuirgli la qualità di unico erede. I beni residui dunque dovrebbero essere attribuiti agli eredi legittimi, secondo le regole proprie della successione ab intestato, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti "ex re certa".

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