Imposte ipotecarie e catastali: base imponibile. Cessione di ramo di azienda e conferimenti immobiliari. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9473 del 18 aprile 2018)
Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. n. 347/1990, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile, nel caso di conferimenti immobiliari in società, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.