Il notaio che abbia ritualmente stipulato un atto pubblico non è responsabile del fatto che il contenuto non rispecchi gli accordi tra le parti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5535 del 5 aprile 2012)

Tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell’atto medesimo, autorizzando a presumere che esso sia conforme alla sua volontà. La prova contraria deve essere fornita dall’interessato e deve essere fondata su dati attendibili e non in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore solo fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, quali quello di non aver letto ciò che ha firmato. Ne consegue che, in difetto di tale prova, il notaio il quale abbia ritualmente rogato un atto pubblico non può essere ritenuto responsabile del fatto che esso non abbia rispecchiato gli accordi preliminari intercorsi tra le parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
A volte capita...: notaio è colpa sua se l'atto è sbagliato! Io non ho capito quello che ha letto! La sentenza in esame fa giustizia dell'atteggiamento della parte di un atto che, talvolta dopo che molto tempo è trascorso dal perfezionamento di un contratto, si accorge che qualche cosa è andato storto (es.: mancata indicazione degli estremi di un bene che pure doveva essere ricompreso nella vendita, secondo gli accordi tra le parti, mancata ricomprensione di uno speciale patto pure citato nell'accordo preliminare). Le parti devono stare attente mentre il notaio legge l'atto e non possono poi imputare a quest'ultimo, quale disattenzione, il fatto che il rogito non comprenda clausole o altri elementi che sarebbero stati conformi agli accordi assunti con l'altra parte.
E' peraltro vero che il notaio deve aver letto l'atto e, a richiesta delle parti, spiegarne gli effetti ed i contenuti.

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