Il legatario divenuto erede dell'erede legittimo del testatore può proseguire l'azione volta ad invalidare il testamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28602 del 15 dicembre 2020)

La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall'accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell'accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all'invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell'erede onerato, potrà proseguire l'impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato. Il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l'invalidità del testamento contenente una molteplicità di disposizioni a titolo particolare in favore di più soggetti, può proseguire l'azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il mero legatario (come tale beneficiario dell'atto di ultima volontà) non possieda legittimazione attiva in ordine alla conferma di disposizioni testamentarie nulle è invero conclusione scontata. Il fatto che lo stesso soggetto, già legatario, venga ad assumere la qualità di erede (a cagione del venir meno dell'erede legittimo rispetto alle disposizioni testamentarie invalide) cambia tuttavia il gioco. Infatti quale erede egli può sia proseguire nell'azione di impugnativa già intrapresa dal proprio autore, sia eventualmente confermare le disposizioni invalide.

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