Fondo patrimoniale. Ipoteca giudiziale iscritta a fronte di debito tributario. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7497 del 15 marzo 2019)

L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, ne segue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Incombe sul contribuente l'onere della prova relativa all'estraneità del tributo non pagato (a fronte del quale è stata iscritta l'ipoteca giudiziale da parte del fisco) rispetto alla conduzione del menate familiare. Altrimenti deve considerarsi valida l'iscrizione dell’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale a fronte del rimasto debito tributario non pagato. Se è vero che la formalità ipotecaria (giudiziale) non è un atto esecutivo (potendo essere comunque qualificata come atto funzionalmente preordinato all'espropriazione immobiliare), anche ad esso si riferisce l'ambito applicativo dell'art. 170 cod.civ..

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