Fondo patrimoniale; azione revocatoria a protezione di mera aspettativa creditoria. (Tribunale di Caltanissetta, 3 luglio 2014)
Devono essere revocate la costituzione di fondo patrimoniale con immobili di proprietà dei coniugi e la donazione di quote societarie da parte di un coniuge all’altro dopo che il primo è stato condannato al risarcimento di una ingente somma, a nulla rilevando che la relativa sentenza sia ancora sub iudice. E invero, mette appena conto osservare che l’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito; risultando peraltro sufficiente la consapevolezza in capo al debitore di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.