Efficacia degli accordi tra coniugi assunti "a latere" in sede di separazione personale o di divorzio congiunto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5353 del 21 febbraio 2023)

Tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, affermandosi anche che, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.
Ad escludere la possibilità che la c.d. "side letter" possa integrare un titolo esecutivo giudiziale (qual è l'ordinanza presidenziale, adottata nell'ambito del giudizio divorzile) è sufficiente la constatazione che essa - come invece necessario, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - non risulta rivestire la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata. D'altra parte, qualora si fosse preteso di attribuire a tale documento efficacia "integrativa" del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie non si trattava tanto di verificare la latitudine della possibilità per i coniugi di stipulare pattuizioni accessorie rispetto al contenuto dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto sanciti giudizialmente, quanto piuttosto di verificarne l'efficacia. Infatti, dando per scontata la validità dell'accordo volto a disciplinare il versamento di una parte del contributo economico stabilito direttamente nelle mani del figlio, se ne è disconosciuta la forza di titolo esecutivo propria delle statuizioni economiche giudizialmente sancite.

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