Domanda di risoluzione del contratto di vendita immobiliare. Rilevabilità ex officio della nullità dello stesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10917 del 26 aprile 2021)

Il giudice, può disporre la restituzione degli immobili quale conseguenza della dichiarazione di nullità e non della domanda di risoluzione, in conseguenza del rilievo di ufficio della nullità del contratto, dovendosi escludere che la correlazione operata dalla parte tra la suddetta domanda di ripetizione e una specifica e differente causa di caducazione del contratto impedisca la condanna alla ripetizione dell'indebito.
La nullità determina la restituzione dell’immobile ma non quella del prezzo quando il compratore abbia chiesto solo la risoluzione del contratto. Il giudice, infatti, non può condannare il proprietario a rimborsare quanto ricevuto di fronte alla domanda di inesatto adempimento e di riduzione dell’importo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il Giudice possa rilevare d'ufficio la nullità del contratto (dunque anche nell'ipotesi in cui le parti non l'abbiano espressamente domandata) è invero dato consolidato, corrispondendo alla interpretazione ormai data dalla S.C. della regola di cui all'art. 1421 cod.civ.. Giova sul punto rammentare come siano intervenute sul punto le SSUU che hanno avuto modo di statuire che il giudice abbia sempre il potere di rilevare dai fatti allegati o provati agli atti ogni forma di nullità (ad eccezione di quelle relative), indipendentemente dalla natura delle domande giudizialmente poste dalle parti, eventualmente anche rigettando la domanda di risoluzione del contratto (Cass. Civ., SSU, 14828/12). Il principio è stato ribadito anche in riferimento alle c.d. nullità "di protezione", sancendo che il Giudice debba comunque indicare le relative cause alla parte nel cui interesse esse sono poste, pur senza potersi sostituire alla parte stessa (Cass. Civ., Sez. Unite, 26242/2014).
Meno prevedibili sono tuttavia talune conseguenze scaturenti dal principio della domanda. Appare infatti beffardo che, una volta dichiarata la radicale invalidità del contratto non si possa provvedere, in difetto di domanda, quanto alla restituzione del prezzo pagato per la vendita nulla.

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