Domanda di condono edilizio e requisiti minimi necessari per il valido perfezionamento di atto traslativo della proprietà immobiliare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20714 del 22 novembre 2012)
In tema di vendita di immobili, il disposto dell'art. 40 della L. n. 47/1985, consentendo la stipulazione ove risultino presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, esige che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa.