Divisione giudiziale di comunione ereditaria. Mancanza della relazione notarile riguardante i beni da dividere. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 1065 del 14 gennaio 2022)

Nel giudizio di scioglimento della comunione, quando la situazione di comune appartenenza dei beni sia incontroversa fra i condividenti, il giudice d'appello, dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza di primo grado che abbia erroneamente dichiarato inammissibile la domanda di divisione, non può rigettare l'appello in base al rilievo che l'appellante non ha curato di estrarre copia della relazione notarile relativa agli immobili da dividere, già acquisita dinanzi al primo giudice, ma non rinvenibile nel fascicolo della parte che ne aveva curato la produzione. La documentazione mancante, infatti, non integra la prova di un fatto favorevole a una parte e sfavorevole all'altra, ma ridonda a vantaggio di tutti i condividenti, ai quali la domanda di divisione è comune; conseguentemente, il giudice d'appello, qualora ritenga di non poter prescindere dalla suddetta documentazione, potrà ordinarne alle parti la produzione anche nel corso delle operazioni divisionali, venendo in considerazione solo l'esigenza di reiterare il riscontro documentale, già dato in primo grado, di una comune appartenenza pacifica e incontroversa.
In tema di divisione ereditaria, quando tra i condividenti non vi sia stato accordo per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi istaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta individuazione di tutto ciò che ne forma oggetto; pertanto, salva l'operatività delle preclusioni dell'ordinario giudizio di cognizione, l'indicazione dei beni può essere compiuta successivamente alla domanda anche dal condividente che non l'abbia proposta, costituendo essa una precisazione dell'unitaria istanza, comune a tutte le parti, rivolta allo scioglimento della comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Divisione ereditaria dichiarata inammissibile in primo grado? Il Giudice di seconde cure non può sostanzialmente addivenire al medesimo risultato pratico sulla scorta della mancanza, nel fascicolo, della copia della relazione notarile degli immobili oggetto di divisione. Si tratta infatti di un elemento oggettivamente destinato a chiarire la situazione a vantaggio di tutti i condividenti e che può essere acquisito anche nel corso del procedimento.

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