Divieto di utilizzare e divulgare informazioni relative a dati personali o sensibili acquisite per ragioni di servizio. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 9726 del 28 febbraio 2013)

Integra la fattispecie di rivelazione e utilizzo di segreti d'ufficio, ex art. 326 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio o un pubblico ufficiale che in ragione del proprio ufficio rivela e divulga informazioni sottratte all'accesso, ovvero le informazioni accessibili, ossia le informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno diritto di riceverle. Ne consegue che, nel caso di specie, rispondono del reato de quo gli agenti di polizia che utilizzano dati identificativi di stranieri, da loro acquisiti nel corso di operazione di polizia di frontiera, per poter acquisire, intestandole ad altri ignari soggetti, molteplici schede telefoniche in maniera tale da impedire l'identificazione del reale utilizzatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone in evidenza la distinzione tra il reato ascritto agli agenti (rivelazione di segreti d'ufficio, tra l'altro relativo a dati personali sensibili) e quello, meno grave, di cui all'art. 167 t.u. 2003/196 (violazione delle prescrizioni relative al trattamento dei dati), che d'altronde fa salva l'ipotesi in cui il fatto non costituisca più grave reato.

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