Diritto di sopraelevazione e condizione statiche dell'edificio. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32281 del 21 novembre 2023)

Le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non già l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale (o il proprietario esclusivo del lastrico solare), salvo che il titolo di provenienza non preveda limitazioni o esclusioni in tal senso (cfr. Cass.Civ. Sez.II, 10397/94), vanta il diritto di elevare nuovi piani o nuove fabbriche. Si affretta tuttavia il secondo comma della norma citata a far salvo il limite costituito dalle condizioni statiche dell'edificio. La S.C. chiarisce con la pronunzia in esame che, quando la statica non lo permetta, il diritto di sopraelevazione in effetti neppure sorge, essendo per l'appunto condizionato alla verifica positiva della concreta possibilità che si estrinsechi senza pregiudizio per l'integrità del fabbricato.

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