Diritto del mediatore a percepire la provvigione. Rapporto di causalità adeguata rispetto alla conclusione dell'affare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21559 del 3 settembre 2018)

Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quello che conta è, sostanzialmente, che il mediatore abbia messo in contatto le parti. Il fatto che esse poi non abbiano seguitato a trattare per il tramite del mediatore, oppure che si sia interposta una cesura temporale anche cospicua tra la prima conoscenza e l'effettiva conclusione dell'affare, non vale a interrompere quel nesso causale che lo riconduce all'operato del mediatore.

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