Diritto del coenfiteuta che assuma di essere divenuto esclusivo titolare del diritto. Prescrizione o usucapione? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 6127 del 1 marzo 2023)

In caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, un confiteuta non può far valere in proprio favore e a danno degli altri confiteuti la prescrizione estintiva per non uso ai sensi dell'art. 970 cod.civ., avendo questa lo scopo di riespandere il diritto del concedente da nuda proprietà a proprietà piena. Il confiteuta che deduca di aver manifestato un possesso corrispondente all'esercizio del diritto esclusivo di enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri confiteuti, può invece domandare che sia accertato in suo favore l'acquisto per usucapione dell'enfiteusi, che si sostituisce all'iniziale confiteusi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il contitolare del diritto di enfiteusi su un fondo pretendeva di essere l'unico titolare del diritto reale parziario. Ciò in virtù dell'asserita prescrizione per non uso ventennale da parte dell'altro coenfiteuta. La Corte ha tuttavia chiarito da un lato il difetto di legittimazione attiva in capo all'asserito unico titolare dell'enfiteusi, osservando come la prescrizione potrebbe profittare unicamente al nudo proprietario, mentre l'eventuale espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, potrebbe avvenire soltanto nell'ipotesi in cui costui esercitasse il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell'enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi.

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