Subenfiteusi



L'art. 968 cod.civ. prevede il divieto di subenfiteusi nota1.

Se Tizio ha concesso a Caio il fondo Corneliano in enfiteusi, Caio non ha la possibilità di costituire a propria volta un ulteriore analogo diritto a favore di Mevio: egli non può cioè costituire una subenfiteusi nota2.

Il legislatore ha infatti assegnato al diritto in esame la funzione di ottenere il miglioramento dei fondi: contrasterebbe con questo scopo la evidente speculatività di una subenfiteusi. L'enfiteuta che dovesse concedere in subenfiteusi il fondo non si attiverebbe in nulla, lucrando sulla differenza tra canone da versare al proprietario e corrispettivo ricevuto dal subenfiteuta.

Note

nota1

Questo divieto non può assolutamente essere derogato dalle parti, nemmeno in conseguenza di una espressa previsione contenuta nel titolo costitutivo dell'enfiteusi, stante il divieto ex art. 957 cod.civ. . La relativa pattuizione dovrebbe pertanto ritenersi nulla. Cfr. in questo senso Iannelli, in Cod.civ.annotato, a cura di Perlingieri, libro III, Torino, 1983, p.267; Sangiorgi, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.291.
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nota2

La proibizione rappresenta una limitazione dei poteri dispositivi dell'enfiteuta: ne segue la totale inefficacia dell'eventuale atto di disposizione posto in essere in violazione di essa : Trifone, Dell'enfiteusi, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.93.
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Bibliografia

  • IANNELLI, Torino, Cod.civ.annotato, Perlingieri, III, 1983
  • SANGIORGI, Torino, Comm.cod.civ., III, 1999
  • TRIFONE, Dell'enfiteusi, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1978

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