Diritto a percepire la provvigione. Sufficienza del nesso causale tra conclusione dell'affare e intervento del mediatore. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 26653 dell'8 aprile 2022)

In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono i presupposti ai quali è subordinato il diritto del mediatore a percepire la provvigione: a) la conclusione dell'affare; b) la riconducibilità di tale risultato al di lui intervento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21712/2019). l'unico limite è costituito dall'eventuale interruzione del nesso causale (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 22426/2020 che ha deciso nel senso dell'insussistenza di tale nesso quando in un primo tempo le trattative avviate con l'intervento del mediatore abbiano dato esito negativo, essendo subentrata la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, in via indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste in contatto).
Nel caso di specie la S.C. ha invece ritenuto sussistente il collegamento eziologico tra condotta del mediatore e risultato ottenuto, sulla scorta del principio della c.d. regolarità causale.
Giova da ultimo rilevare che, ai sensi dell'art.6 della Legge 39/89, il diritto alla provvigione è subordinato alla iscrizione negli appositi ruoli istituiti presso le CCIAA (pur dopo la soppressione degli stessi ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 59/2010, dovendo il requisito essere riferito agli adempimenti da effettuarsi comunque presso la CCIAA: Cass. Civ., Sez. III, 16147/10).

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