Determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione senza titolo di un immobile da parte del promissario acquirente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24510 del 21 novembre 2011)

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dell'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso; in tal caso, la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato.

Commento

(di Daniele Minussi)
La questione sottoposta all'attenzione dei giudici traeva spunto dalle conseguenze della risoluzione di un contratto preliminare di vendita immobiliare in forza del quale era stata effettuata la consegna anticipata dell'unità abitativa al promissario acquirente, successivamente resosi inadempiente.
Non si può non condividere la scelta di parametrare l'entità del risarcimento al valore locativo del bene, sulla scorta di una presunzione agevolmente attingibile.

Aggiungi un commento