Destinazione di unità abitativa a portierato, vendita dell'intero fabbricato e opponibilità del vincolo: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2071 del 29 gennaio 2018)

La creazione di un vincolo di destinazione sul proprio bene da parte del venditore comporta una diminuzione del valore dello stesso e un minor prezzo in sede di vendita; questione diversa è la sua natura di bene infruttifero, giacché l'aver posto un vincolo di destinazione non esclude che il suo uso debba essere retribuito.
La destinazione di un alloggio al servizio di portierato non esonera il condominio dal pagamento di un’indennità. Il vincolo imposto dal costruttore, infatti, è opponibile al proprietario ma l’occupazione non può essere considerata a titolo gratuito.
Il danno da occupazione illegittima di immobile decorre dalla data dell'illecito che lo ha cagionato. Pertanto, la decorrenza del danno va ricondotta alla data di acquisto dell'immobile già occupato senza titolo, essendo in tale momento emersa all'acquirente la situazione antigiuridica, causativa del lamentato danno.

Commento

(di Daniele Minussi)
Una società si rende acquirente agli incanti di una unità immobiliare gravata per regolamento condominiale dalla destinazione a servizio di portierato. La S.C. decide nel senso della opponibilità di tale vincolo all'acquirente, ma sancendo anche che esso comporti una limitazione non già intrinsecamente connessa alla natura del bene, ma da rivalere mediante la corresponsione di una indennità che valga a compensare l'acquirente del mancato godimento del bene.

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