Da quale momento devono essere restituiti i frutti da parte del possessore di buona fede convenuto dal figlio naturale dell'ereditando che abbia agito in petitio hereditatis?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14917 del 5 settembre 2012)

Poiché il principio della presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato e poiché il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti a far tempo dalla domanda giudiziale con la quale il titolare del diritto ha chiesto la restituzione della cosa, il mutamento della condizione del possessore da buona fede a mala fede presuppone la proposizione nei suoi confronti di una domanda volta ad ottenere la restituzione del bene posseduto; ne consegue che, con riferimento ad azione di petizione ereditaria proposta da figlio naturale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio status, gli eredi che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede permangono nella condizione di buona fede sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni ereditari.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. precisa il concetto di buona fede in riferimento all'obbligo di restituizione dei frutti collegando la situazione di ignoranza (insita nella buona fede) in ordine alla altruità del bene non già in riferimento allo stato di figlio (in quanto tale avente diritto jure successionis ai beni oggetto del possesso), bensì in riferimento al tempo della sopravvenuta legale conoscenza della domanda di restituzione dei beni posseduti.

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