Contratto preliminare di vendita e susseguente contratto traslativo posto in essere da soggetto affetto da deficit cognitivo, interdetto in un secondo momento. Circonvenzione d'incapace (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 35446 del 25 luglio 2018)

In tema di reato di circonvenzione di incapace di cui all'art. 643 c.p., lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione la rilevanza penale della condotta di chi aveva contrattato con un soggetto (successivamente interdetto) affetto da deficit cognitivo (nella veste di alienante) dapprima per il tramite di una pattuizione preliminare, indi per mezzo di un atto traslativo della proprietà. Non rileva, in particolare, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa di cui all'art. 643 c.p.. In particolare, ai fini della prescrizione del reato, è scindibile la condotta in relazione ai due autonomi eventi consistenti nel perfezionamento del vincolo di cui al preliminare e in quello della stipula del definitivo, ciascuno dei quali autonomamente apprezzabile.

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